(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32
                        del 29 novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
    1.  In  attuazione  dell'art.  3-bis  del  decreto legislativo 23
dicembre   1992,  n.  502  come  modificato  da  ultimo  del  decreto
legislativo  19 giugno  1999,  n. 229 "Norme per la razionalizzazione
del  Servizio  sanitario  nazionale  a  norma dell'art. 1 della legge
30 novembre  1998,  n.  419"  e' disposta la proroga dei contratti di
nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e
delle  aziende  ospedaliere  in  scadenza al 31 dicembre 1999, per un
periodo  di  sei  mesi  a  decorrere  da tale data. Tale proroga puo'
essere  ulteriormente rinnovata per un periodo massimo di sei mesi e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2000.
    2.   Alla   proroga   dei   contratti   provvede,   fatta   salva
l'accettazione  dell'interessato,  con  decreto  il  presidente della
giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.
    3.  Durante il periodo di proroga disposto ai sensi dei commi 1 e
2,  non  opera  il  motivo  di  decadenza  dalla  nomina di direttore
generale   relativo  al  superamento  dei  limiti  di  eta'  previsto
dall'art.  18,  comma 3,  lettera  b) della legge regionale 29 giugno
1994, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 19 novembre 1999
                              MARCUCCI
         (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)
    La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il
12 ottobre  1999  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il
12 novembre 1999.